Comune di Brugnato - Medaglia di Bronzo al Valor Militare

STATO CIVILE NASCITE

NASCITA

Dopo la nascita di un figlio occorre recarsi in Comune  per l’iscrizione della dichiarazione di nascita nei registri di Stato Civile. La dichiarazione può essere resa da uno dei genitori, un procuratore speciale, un medico, un’ostetrica o da un’altra persona che ha assistito al parto, rispettando la volontà della madre che eventualmente non voglia essere nominata:

entro 3 giorni dalla nascita alla Direzione Sanitaria dell’ospedale o casa di cura in cui  è avvenuto l’evento
entro 10 giorni dalla nascita, all’Ufficiale di Stato Civile del Comune  in cui è avvenuto l’evento o al Comune  di residenza dei genitori.
Nel caso in cui gli stessi risiedano in Comuni diversi, la dichiarazione può essere resa, secondo il preventivo accordo tra essi, in uno dei due Comuni, ma l’iscrizione anagrafica sarà registrata presso il Comune di residenza della madre.
Nel caso in cui la madre, cittadina straniera, sia residente all’estero è possibile iscrivere il neonato presso la residenza del padre.
Attribuzione del nome e del cognome
Il nome da imporsi al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto al massimo da tre elementi onomastici anche separati.
E’ possibile al momento della denuncia di nascita fare richiesta in modo che al neonato possa essere attribuito anche il cognome materno posponendolo al cognome paterno.
Riconoscimento di nascituro
Per ottenere il riconoscimento prima della nascita dei figli nati fuori dal matrimonio occorre fissare  un appuntamento e devono essere presenti entrambi i futuri genitori, muniti di valido documento di identità e certificato medico attestante le settimane o i mesi di gravidanza.  In questo caso la paternità e la maternità saranno già riconosciute alla nascita e ciò semplificherà la procedura per la dichiarazione di nascita, non essendo più necessaria la presenza di entrambi i genitori.

ATTRIBUZIONE COGNOME AL NUOVO NATO

La Corte Costituzionale con la Sentenza 31 maggio 2022, n. 131 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, comma 1, del Codice Civile “nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anzichè prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, dell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”.

Sulla base del principio di uguaglianza e nell’interesse del figlio, quindi, entrambi i genitori devono poter trasmettergli il proprio cognome, quale elemento fondamentale dell’identità personale.

Pertanto:

  1. Il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, salvo loro diverso accordo (attribuzione del solo cognome paterno/materno) e nell’ordine da loro prescelto.
  2. In caso di disaccordo i genitori dovranno far ricorso al Giudice del Tribunale.

Quindi, la Corte ha stabilito che il cognome del figlio “deve comporsi con i cognomi dei genitori”, dell’ordine dagli stessi deciso, fatta salva, la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due: tale accordo è obbligatorio. Qualora non vi sia accordo sull’ordine di attribuzione dei cognomi, la Corte ha precisato che si rende necessario l’intervento del giudice.

Ciò significa che all’interno del certificato di nascita saranno riportati il nome, uno o più cognomi, la data e il luogo di nascita dell’intestatario.

La pubblicazione della sentenza avvenuta il 01 giugno 2022 trova applicazione solo nell’ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta mentre le eventuali richieste di modifica del cognome devono seguire la disciplina vigente (ricorso al tribunale)

ASSEGNO PER NUCLEI CON TRE FIGLI MINORI
A partire dal 1 gennaio 2022 questa prestazione è stata sostituita dall’assegno unico le cui istruzioni per il rilascio sono reperibili sul sito INPS. Le domande vanno presentate esclusivamente online accedendo all’apposito servizio disponibile sul sito INPS con le proprie credenziali o tramite patronato oppure rivolgendosi al Contact center INPS.

ASSEGNO DI MATERNITA’

è un assegno erogato in favore delle mamme  residenti nel Comune di Brugnato, cittadine italiane o comunitarie o appartenenti a paesi terzi in qualità di cittadine:
– titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
– familiai di cittadini italiani, dell’Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente

L’assegno può essere concesso solo se la madre è residente in Italia al momento del parto.

L’importo dell’assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT; è concesso dal Comune di Brugnato  ed erogato dall’INPS in un’unica soluzione.

Quali sono i requisiti?
– Non beneficiare di alcun trattamento economico per la maternità o beneficiare di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno (€ 1.713,10) per ogni figlio nato o ogni minore ricevuto in adozione e/o affidamento.
– Certificazione ISEE

Allegati (2)

Ultimo aggiornamento

20 Agosto 2022, 15:43