Comune di Brugnato - Medaglia di Bronzo al Valor Militare

CONVIVENZE DI FATTO/UNIONI CIVILI

CONVIVENZE DI FATTO

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016, n.76 riguardante la: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. Le convivenze di fatto, possono riguardare tanto le coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali.

Definizione delle convivenze di fatto

Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni
• non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile;
• unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
• coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.

Come dichiarare una convivenza di fatto

I presupposti per la convivenza di fatto sono la coabitazione, e la costituzione di famiglia anagrafica.
Gli interessati devono presentare all’ufficio anagrafe del Comune di residenza un’apposita dichiarazione congiunta di essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, morale e materiale, unitamente alle copie dei documenti di identità.

Effetti della dichiarazione della convivenza di fatto

Diritti
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

Potere di rappresentanza
Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
a)  in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
b)  in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

Diritti inerenti la casa
In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, comunque non oltre i cinque anni.
Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto”.

Diritti all’assegnazione della casa popolare
Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

Impresa familiare
Si prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno
E’ esteso al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.

Risarcimento del danno
In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell’individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
.

Sottoscrizione di un Contratto di Convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:
•  forma scritta
•  atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Il contratto reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo e può contenere:
a)  l’indicazione della residenza;
b)  le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
c)  il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).
Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.
Il contratto di convivenza si risolve in caso di:
a) accordo delle parti: in questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede – se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni – lo scioglimento della stessa (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio). Se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio;
b) recesso unilaterale: il notaio o l’avvocato che ricevono l’atto devono notificarne una copia all’altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l’atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l’abitazione;
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona: in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l’unione civile deve notificare al convivente di fatto l’estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza;
d) morte di uno dei contraenti: il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l’estratto dell’atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con l’annotazione della risoluzione del contratto all’anagrafe del comune di residenza.

Cancellazione di una Convivenza di Fatto

La cancellazione della Convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
•  d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di uno o entrambi i componenti della Convivenza di Fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
•  su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate).
Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all’altro componente una comunicazione.

Il diritto agli alimenti
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno o non sia in grado di mantenere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’art. 438 secondo comma del c.c.” (in proporzione dei bisogni di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale).
Il giudice può obbligare l’ex convivente a corrispondere gli alimenti solo nel caso in cui tutte le altre categorie previste dall’art. 433 cc. non siano in grado di farlo.
In base all’articolo citato i conviventi si situano al penultimo posto, prima dei fratelli.

Iter procedura

La competenza dell’atto finale spetta all’Ufficiale di anagrafe.

Costi

Il servizio è gratuito.

Tempi di chiusura del procedimento

Due giorni lavorativi per la registrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici.
45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esito negativo degli accertamenti.

UNIONI CIVILI

La legge 20 maggio 2016 n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016 e intitolata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, ha istituito l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale.
In attesa dell’entrata in vigore dei decreti delegati previsti dall’art. 1, c. 28, della stessa legge, che disciplineranno in forma definitiva l’istituto, nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2016 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 144 che contiene la disciplina transitoria necessaria a garantire l’esercizio del diritto di costituire un’unione civile. È questo il motivo per cui il registro, alla data odierna, è denominato “provvisorio” dai regolamenti ministeriali.

Chi può chiedere la costituzione dell’unione civile?

L’unione civile può essere richiesta da persone dello stesso sesso maggiorenni, sia italiane che straniere, capaci di agire. Non è obbligatorio avere la residenza a Vicenza.

Come fare

Richiesta di costituzione dell’unione civile

Le parti interessate si presentano all’ufficiale di stato civile del Comune prescelto per chiedere di rendere la dichiarazione costitutiva dell’unione civile; nella richiesta ciascuna parte deve dichiarare: il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza; l’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’articolo 1, comma 4, della legge.
Gli interessati possono anche anticipare i propri dati compilando e trasmettendo via email all’ufficio stato civile l’apposito modulo allegato. Sarà comunque poi necessario che le parti si presentino in Comune dall’ufficiale di stato civile per manifestare la propria volontà per unirsi civilmente.
L’ufficiale dello stato civile, dopo la manifestazione di volontà delle parti di unirsi civilmente, redigerà un verbale e inviterà le parti a comparire una seconda volta dinnanzi a sé, non prima di 15 giorni, per la costituzione vera e propria dell’unione civile.
In questo periodo di tempo l’ufficiale dello stato civile eseguirà tutte le verifiche necessarie per accertare che non sussistano impedimenti alla costituzione dell’unione: le parti interessate potranno ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile solo dopo che saranno stati ultimati gli accertamenti necessari presso i rispettivi Comuni di nascita, se diversi da Vicenza.

Dichiarazione di costituzione dell’unione civile

Nel giorno indicato dalle parti, le stesse, alla presenza di due testimoni, dichiareranno congiuntamente di voler costituire l’unione civile all’ufficiale dello stato civile, che redigerà un secondo verbale e lo farà sottoscrivere a tutti gli intervenuti (uniti civilmente, testimoni, ufficiale procedente).
Successivamente alla redazione e sottoscrizione del secondo verbale, l’ufficiale iscriverà nel registro di stato civile provvisorio l’atto di unione civile tra persone dello stesso sesso, che sarà così costituita e valida a tutti gli effetti di legge.
L’atto è registrato nell’archivio dello stato civile e annotato negli atti di nascita. Non sono previste le “pubblicazioni”, obbligatorie in caso di matrimonio.

Cognome

Al momento della costituzione dell’unione le parti possono indicare uno dei loro cognomi quale cognome comune dell’unione civile, che potrà essere aggiunto al cognome dell’altra parte. Tale dichiarazione comporta l’annotazione della variazione del cognome nell’atto di nascita dell’interessato e avrà come conseguenza la modifica del codice fiscale.

Regime patrimoniale

All’atto della costituzione dell’unione civile le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale dell’unione stessa (regime di separazione dei beni o regime di comunione dei beni). In assenza di dichiarazione il regime patrimoniale dell’unione sarà quello della comunione dei beni.

Effetti

Diritti e Doveri

Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. In particolare, dall’unione civile discendono:

  • l’obbligo di assistenza morale e materiale;
  • l’obbligo di coabitazione;
  • l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
  • l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.

Nelle unioni civili non c’è l’obbligo della fedeltà.

Allegati (2)

Ultimo aggiornamento

14 Marzo 2021, 12:11