Comune di Brugnato - Medaglia di Bronzo al Valor Militare

CITTADINANZA

Cittadinanza italiana

Il figlio di padre o madre di cittadinanza italiana è cittadino italiano per nascita.

I cittadini stranieri possono acquisire la cittadinanza italiana per:

  1. matrimonio;
  2. residenza in Italia;
  3. beneficio di legge;
  4. riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza;
  5. riconoscimento della filiazione.

1) Acquisto della cittadinanza per matrimonio (art. 5 Legge 91/1992 e succ. mod.)
Viene concesso con decreto prefettizio.
Può presentare richiesta il coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano, dopo il matrimonio, quando risieda legalmente da almeno due anni in Italia o da tre anni se residente all’estero.
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli italiani. Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non devono essere intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere separazione personale dei coniugi.

2) Acquisto della cittadinanza per residenza in Italia (art. 9 Legge 91/1992 e succ. mod.) viene concesso con decreto del Presidente della Repubblica:

  • allo straniero che abbia il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado cittadini italiani per nascita o che sia nato nel territorio italiano e, in entrambi i casi, che vi risieda da almeno tre anni;
  • allo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, che risieda legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione;
  • allo straniero che abbia prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni, alle dipendenze dello stato italiano;
  • al cittadino di uno stato dell’Unione Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
  • all’apolide e al rifugiato che risiedano legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano;
  • allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio italiano.

Le domande per l’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio o residenza vanno presentate alla Prefettura di LA SPEZIA.

3) Acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge (art. 4 Legge 91/1992) viene concesso dal Comune:

A) al discendente in linea retta (fino al secondo grado) di cittadino italiano per nascita, in presenza di uno dei seguenti requisiti:

  • prestazione del servizio militare nelle Forze Armate italiane, previa dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana;
  • assunzione di un pubblico impiego alle dipendenze dello stato italiano, con dichiarazione di voler acquistare al cittadinanza italiana;
  • residenza legale in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del diciottesimo anno di età, di voler acquistare la cittadinanza italiana;

B) allo straniero nato in Italia, che vi risieda legalmente e senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, previa dichiarazione entro un anno dal compimento del diciottesimo anno di voler acquistare la cittadinanza italiana.

4) Riconoscimento della cittadinaza italiana per discendenza (jure sanguinis – art. 1 Legge 91/1992).

Lo straniero discendente da cittadini italiani emigrati all’estero, che voglia ottenere il riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana “jure sanguinis” deve rivolgersi:

  • al Consolato italiano competente, se residente all’estero;
  • all’ufficio cittadinanza del Comune di residenza, se residente in Italia
  • La cittadinanza viene concessa al figlio maggiorenne riconosciuto da cittadino italiano, previa dichiarazione di elezione della cittadinaza italiana entro un anno dal riconoscimento.

Ultimo aggiornamento

14 Marzo 2021, 11:59