Comune di Brugnato - Medaglia di Bronzo al Valor Militare

AUTOCERTIFICAZIONE

Breve guida sull’autocertificazione

Cosa si può autocertificare?

Dati anagrafi ci e di stato civile: Luogo e data di nascita,residenza,cittadinanza,godimento dei diritti civili e politici,stato civile (celibe/nubile, coniugato,vedovo, stato libero), stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio/a, morte del coniuge,del genitore,del figlio, ecc.. Tutti i dati contenuti nei registri di stato civile (Es: maternità,paternità,separazione o comunione di beni).

Titoli di studio,qualifiche professionali: Qualifica professionale,titolo di studio,titolo di specializzazione, titolo di aggiornamento, titolo di abilitazione, titolo di formazione, titolo di qualifica tecnica, esami sostenuti.

Situazione reddituale,economica e fiscale: Reddito, situazione economica,assolvimento obblighi contributivi, possesso e numero del codice fiscale, possesso e numero di partita Iva e qualsiasi dato contenuto nell’anagrafe tributaria, carico familiare.

Posizione giuridica: Legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, tutore, curatore, non aver riportato condanne penali, non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato, non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale, non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

Altri dati: Iscrizioni in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, iscrizioni ad associazioni o formazioni sociali, posizione agli effetti degli obblighi militari, comprese le situazioni

del foglio matricolare, appartenenza a ordini professionali, stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente.

Cos’è la dichiarazione sostitutiva (autocertificazione)

E’ una dichiarazione, che l’interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse (ovvero nell’interesse dei soggetti sui quali esercita funzioni di tutore o curatore o di legale rappresentanza) su stati

e qualità personali, sostituendo le normali certificazioni.

La pubblica amministrazione ha l’obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità del

loro contenuto.

Nel rapporto con un soggetto privato, il ricorso all’autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest’ultimo: i privati, infatti, possono accettare l’autocertificazione, ma non sono obbligati

dalla legge. In ogni caso, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e la firma non deve essere autenticata, neppure quando è rivolta a soggetti privati.

Come si fa la dichiarazione sostitutiva

Di norma ogni pubblica amministrazione deve predisporre e mettere a disposizione del pubblico i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive (autodichiarazioni) ovvero prevedere

tale possibilità nella modulistica prevista per la richiesta dei vari servizi. In ogni caso è possibile utilizzare un foglio di carta semplice, indicare le proprie generalità (nome,cognome, data e luogo di nascita, residenza) scrivere la dichiarazione e sottoscrivere (anche non alla presenza dell’impiegato).

Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax , tramite incaricato, a mezzo posta e via telematica, unendo copia non autenticata di un documento di identità. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.

Validità delle dichiarazioni sostitutive

Le autocertificazioni sostituiscono definitivamente i certificati ed hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (Art. 48 D.P.R. n. 445/2000).

Cittadini non italiani

Per i cittadini della comunità europea si applicano le stesse regole previste per i cittadini italiani. I cittadini non appartenenti all’unione europea residenti in Italia possono utilizzare le autocertificazioni solo qualora si tratti di comprovare stati e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione di straniero (Art. 3 D.P.R. n. 445/2000).

Diritti e doveri

La mancata accettazione dell’autocertificazioni costituisce violazione dei doveri di ufficio da cui possono derivare sanzioni disciplinari per il dipendente.

In caso di dichiarazione falsa, il cittadino può subire una condanna penale e decade dagli eventuali benefici ottenuti.

Costi

L’autocertificazione è gratuita e quindi non ci sono costi quali imposta di bollo e diritti.

Allegati (6)

Ultimo aggiornamento

14 Marzo 2021, 11:54